Regolazione dei flussi migratori
L’ingresso degli stranieri in Italia è nel complesso così regolata:
i cittadini stranieri possono entrare sul nostro territorio per turismo, studio, ricongiungimento familiare e lavoro.
Per quanto riguarda l’ingresso degli stranieri provenienti dai Paesi dell’Unione Europea, questo è regolato dagli accordi di Schengen che hanno reso possibile la creazione di uno spazio comune di libera circolazione tra gli Stati aderenti ed eliminato i controlli alle frontiere. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno, in questo caso, è esente da visto per soggiorno non superiore a tre mesi, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.
Per entrare in Italia da un Paese che non fa parte dell’Unione Europea, lo straniero deve possedere un visto che autorizza l’ingresso e che deve essere applicato sul passaporto o su un altro documento di viaggio. Alcuni Stati sono esenti dall’obbligo del visto per turismo. Il visto è rilasciato dalle ambasciate o dai consolati italiani nello stato di origine o nel Paese in cui lo straniero ha una residenza stabile.
Lo straniero che entra legalmente in Italia, entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno. Il documento avrà una motivazione identica a quella indicata nel visto.
Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.
Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen l’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l’apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.
Invece, lo straniero che proviene da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall’ingresso, al questore della provincia in cui si trova.
Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all’albergatore e sottoscritta dallo straniero. La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
L’inosservanza da parte dello straniero della procedura indicata, salvo i casi di forza maggiore, ne determina l’espulsione; questa sanzione sarà applicata anche nel caso in cui lo straniero si sia trattenuto in Italia oltre i tre mesi o il minor termine stabilito nel visto d’ingresso.
Inoltre un visto per motivi di studio può essere richiesto all’Ambasciata italiana nel Paese di residenza dello straniero. Ha validità pari al corso che si intende seguire e si rinnova di anno in anno fino alla fine del corso di studi previsto. Questo permesso permette di svolgere attività lavorative part time, con contratto di lavoro non superiore alle 20 ore settimanali.
In ordine al ricongiungimento familiare, questo può essere richiesto da uno straniero regolarmente soggiornante, titolare di carta di soggiorno o valido permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio, per motivi familiari o per motivi religiosi, di durata non inferiore ad un anno.
Il cittadino straniero deve possedere al momento di ingresso in Italia un visto per motivi di lavoro a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello unico competente.
I permessi per lavoro riguardano il lavoro subordinato, il lavoro autonomo e il lavoro stagionale.
-Per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o stagionale con un cittadino extracomunitario residente all’estero, il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, deve presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta presso lo Sportello unico competente per il luogo in cui l’attività lavorativa dovrà effettuarsi.
-Lo straniero che intende esercitare in Italia un’attività non occasionale di lavoro autonomo, industriale, professionale, artigianale o commerciale, o intende costituire una società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie deve possedere i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l’esercizio delle singole attività e richiedere il visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatica italiana competente.
Lo straniero già presente in Italia ad altro titolo può, in particolari circostanze e nell’ambito delle quote previste, svolgere un’attività lavorativa chiedendo alla Questura competente per territorio la conversione del proprio titolo di soggiorno.
Se titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione può svolgere:
attività di lavoro subordinato, dopo aver acquisito dal competente Sportello unico l’autorizzazione e ottenuta la conversione del permesso di soggiorno dalla Questura competente;
attività di lavoro autonomo, dopo la necessaria verifica dei requisiti previsti per l’ingresso dello straniero per lavoro autonomo e dopo aver ottenuto la conversione del permesso di soggiorno.
Se titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale può svolgere attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente conversione del permesso di soggiorno, purché abbia ottenuto l’anno precedente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale e, alla scadenza, abbia fatto rientro nello Stato di provenienza.
La disciplina si occupa anche dei minori stranieri
Anche se entrati clandestinamente in Italia, i minori stranieri sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ove è peraltro affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il “superiore interesse del minore”.
L’organo costituito dalla legge per vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e coordinare le attività delle amministrazioni interessate, é il Comitato per i minori stranieri, incardinato presso il Ministero della Solidarietà Sociale.
I minori presenti in Italia possono essere:
-”accompagnati”, minori affidati con provvedimento formale a parenti entro il terzo grado e regolarmente soggiornanti
-”non accompagnati”, minori che si trovano in Italia privi dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro assistenza o rappresentanza.
Per quanto riguarda l’immigrazione clandestina e irregolare la legge prevede che vengono espulsi o accompagnati alla frontiera gli stranieri che non hanno un regolare visto di ingresso o un permesso di soggiorno.
Sono clandestini gli stranieri entrati in Italia senza regolare visto di ingresso.
Sono irregolari gli stranieri che hanno perduto i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale (es: permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato), di cui erano però in possesso all’ingresso in Italia
I clandestini, secondo la normativa vigente, devono essere respinti alla frontiera o espulsi
Non possono essere espulsi immediatamente se:
1. occorre prestare loro soccorso
2. occorre compiere accertamenti sulla loro identità o nazionalità
3. occorre preparare i documenti per il viaggio
4. non è disponibile un mezzo di trasporto idoneo
In questi casi i clandestini devono essere trattenuti, previo provvedimento del questore convalidato dal magistrato, presso appositi centri di permanenza temporanea e assistenza (art.14 del Testo Unico n. 286/98) per il tempo strettamente necessario per la loro identificazione ed espulsione. Comunque hanno l’obbligo di lasciare il territorio italiano nell’arco di cinque giorni dal decreto di espulsione, salvo giustificati e gravi motivi.
Il Ministro dell’interno adotta i provvedimenti che occorrono per l’esecuzione dell’espulsione (anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni) e per la realizzazione di interventi assistenziali.
È stata istituita la Direzione centrale della polizia dell’immigrazione e delle frontiere presso il Dipartimento della pubblica sicurezza dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (legge Bossi-Fini) per favorire lo sviluppo di strategie d’azione innovative e più efficaci, anche sul piano internazionale, nel contrasto all’immigrazione clandestina e per gestire le problematiche che riguardano la presenza degli stranieri sul territorio nazionale.