“Sulle linee guida decisione incauta”
ATTACCO A LEGGE 40
Il giurista Marini: si doveva aspettare
L’emanazione delle linee guida della legge 40 da parte di Livia Turco a pochi giorni dalla scadenza del suo mandato ha lasciato Annibale Marini “molto perplesso”. Un pensiero affiorato alla mente di molti dopo la notizia dell’ exploit del ministro; eppure quella del presidente emerito della Corte costituzionale, ordinario di diritto civile all’università di Tor Vergata, non è solo un’impressione. Ci sono motivi oggettivi, “legati prima di tutto a una questione di correttezza istituzionale” che gli fanno prendere le distanze dalla discutibile scelta della titolare della salute.
Presidente, mi pare di capire che la prima eccezione riguarda l’aspetto tecnico giuridico. A di là delle questioni di merito, cosa c’è che non va nella decisione presa dal ministro Turco?
Partiamo da due presupposti pressoché indiscutibili: il primo riguarda il fatto che la materia della procreazione medicalmente assistita è molto delicata; il secondo che, come è noto, nel nostro ordinamento il governo dimissionario rimane in carica solo ed esclusivamente per compiere gli affari di ordinaria amministrazione; come si dice tecnicamente il “disbrigo di affari correnti”. Dobbiamo allora chiederci se la decisione presa dal ministro Turco è un atto relativo al disbrigo di affari correnti oppure no.
Immagino che la risposta sia no. Perché?
Disbrigo degli affari correnti, significa che il ministro rimane in carica per svolgere tutte quelle attività che riguardano la continuità e che presumibilmente non comporteranno particolari problemi. Si tratta di atti volti unicamente a garantire la continuità della gestione, per i quali la persona che prende la decisione risulta irrilevante. In questo caso, infatti, ossia quando è necessario continuare a governare fino all’insediamento del nuovo governo, prevale l’interesse alla continuazione nell’attività di governo. Potremmo dire, esemplificando, che si tratta degli atti di “routine”, rispetto ai quali la decisione da prendere risulta pressoché neutrale.
E la materia della procreazione medicalmente assistita non vi rientra.
L’argomento, come abbiamo detto, indipendentemente da come la si pensi nel merito, è delicato, è una materia “sensibile”. Le reazioni sollevate dalla decisione sono la conferma che non si tratta di un atto di ordinaria amministrazione. Dal punto di vista dell’opportunità politica direi che quella del ministro Turco è stata una decisione piuttosto incauta, soprattutto perché mancano davvero pochissimi giorni al termine del suo mandato. A tutto ciò si aggiunge il fatto che la legge 40 è all’esame della Corte costituzionale, visto che il Tar del Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.
Anche per questo motivo il ministro Turco avrebbe dovuto aspettare?
Direi di sì. Anche se il governo non fosse dimissionario, per rispetto del supremo organo di garanzia del nostro ordinamento, sarebbe stato opportuno attendere il pronunciamento sulla legge prima di emanare le nuove linee guida. I giudici costituzionali stanno esaminando la legge, e penso che sia più che doveroso prendere innanzitutto in considerazione la loro decisione, studiandone con attenzione l’iter argomentativo. Penso che prima di ogni altra cosa, sia necessario attendere questa sentenza, anche perché dalla Corte costituzionale non possono che giungerci decisioni prive di qualsiasi tipo di condizionamento. Inoltre vorrei ricordare che l’alacre lavoro dei giudici della Corte costituzionale rende possibile il fatto che le questioni rimesse alla loro attenzione vengono analizzate con estrema rapidità, solitamente in pochi mesi. Mi chiedo quindi perché non attendere questa pronuncia.
È vero che le nuove linee guida hanno reso possibile la diagnosi pre-impianto sull’embrione?
Fermo restando che le linee guida hanno carattere normativo, devono tuttavia avere carattere applicativo della legge. Il divieto di diagnosi pre-impianto a scopo selettivo, quindi, o è contenuto nella legge, oppure non esiste: non potrebbe essere prescritto solo dalle linee guida, proprio per il loro carattere attuativo. Le vecchie linee guida, a mio parere, si erano limitate a prendere atto di un divieto che c’era già, perché contenuto nella legge 40. Vi sono molte disposizioni all’interno di essa, come il divieto di sopprimere o di crioconservare gli embrioni, oppure il divieto di selezione eugenetica, che lo indicano chiaramente. La diagnosi, quindi, se non ha finalità di cura per l’embrione stesso, non è permessa dalla legge.
Il ministro Turco afferma di essersi limitata a prendere atto della decisione del Tar del Lazio, che già aveva annullato le vecchie linee guida laddove prescrivono un’indagine sull’embrione di tipo esclusivamente “ossevazionale”. Cosa ne pensa?
Come ho già detto, il fatto che sia possibile eseguire sull’embrione diagnosi non solo osservazionali, come hanno stabilito il Tar e le nuove linee guida, non significa che sia possibile la selezione. I principi contenuti nella legge devono comunque essere rispettati. In ogni caso, anche per una semplice “presa d’atto” della decisione del Tar, il ministro avrebbe dovuto aspettare.