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La Legge 194/1978 sull’aborto in Italia

LA LEGGE N. 194/1978 SULL’ABORTO IN ITALIA: DA DECENNI APPLICATA FUORI DALLE SUE REGOLE E COMUNQUE STRUMENTO DI LEGALIZZAZIONE DELL’UCCISIONE DI UN ESSERE UMANO

… nel caso dell’aborto si registra la diffusione di una terminologia ambigua, come quella di «interruzione della gravidanza» che tende a nasconderne la vera natura e ad attenuarne la gravità nell’opinione pubblica. Forse questo fenomeno linguistico è esso stesso sintomo di un disagio delle coscienze. Ma nessuna parola vale a cambiare la realtà delle cose: l’aborto procurato è l’uccisione deliberata e diretta, comunque venga attuata, di un essere umano nella fase iniziale della sua esistenza, compresa tra il concepimento e la nascita”. (da Evangelium Vitae di Giovanni Paolo II).

La LEGGE N. 194/78 è stata emanata in un clima di forti dibattiti sociali e la sua “ratio” è la seguente: l’aborto non è un metodo concezionale. Ove la donna non possa per seri e certificati motivi di salute e sociali, portare avanti la gravidanza, entro un certo periodo, può ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza.
L’art. 1 della legge recita così: “lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria di gravidanza…non è mezzo per il controllo delle nascite”.
In 30 anni però tutta la normativa è sempre stata applicata erroneamente confermando, quindi, l’ideologia che l’embrione umano non ha valore, o comunque è secondario al volere della mamma.
Ci troviamo ormai di fronte a questa concezione assodata e scontata a partire dalla quotidiana disapplicazione nei nostri ospedali, nelle cliniche e nei consultori. Ecco perché trasmettendo l’idea che l’aborto è un diritto incondizionato della donna, una condotta lecita, risulta difficile attuare l’opera di prevenzione e dissuasione da parte delle autorità pubbliche.
Ma la legge in realtà non ammette ciò. Mentre in altri Paesi come ad esempio gli Stati Uniti, l’aborto è una scelta incondizionata della madre di fronte ad una gravidanza, in Italia occorre che ci siano delle precise ed urgenti condizioni: entro i primi 90 giorni di gravidanza, l’aborto può essere effettuato solo a condizione che sia certificata una patologia fisica o psichica o un problema sociale tali da mettere seriamente a repentaglio la vita della madre, o in previsione di anomalie o malformazioni del concepito; a tal fine la donna può rivolgersi ad un consultorio pubblico, ad una struttura socio-sanitaria o ad un medico di fiducia.
Mentre l’aborto volontario dopo i 90 giorni può avvenire solo se la gravidanza o il parto mettano in grave pericolo la vita della madre oppure in presenza di processi patologici di pericolo per la salute psico-fisica della donna, dovuti anche in caso di rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro.
La legge, nella “ratio” di evitare il più possibile il ricorso all’aborto, ha inoltre stabilito la predisposizione a livello di enti locali e sanitari, di “gruppi di aiuto” alla donna che intende abortire, al fine di informarla sui diritti spettanti, di attuare o proporre interventi diretti di sostegno e di contribuire a far superare le cause che potrebbero indurla all’interruzione di gravidanza; tutto ciò anche avvalendosi della L. n. 405/1975 che istituì i consultori familiari per fornire un servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità, per l’informazione sulla procreazione responsabile, sui problemi di sterilità e infertilità umana, sul corretto uso delle tecniche in oggetto, e principalmente ai fini della tutela della salute della donna e del “prodotto del concepimento” (termine infelice per descrivere l’embrione umano).
Forse però il legislatore del 1978 credeva di più al principio di autodeterminazione della donna che alla tutela della vita umana, rendendo appunto quasi inefficaci le parti della legge che auspicavano un aborto limitato a casi eccezionali e una serie di interventi a favore delle donne in difficoltà.
Da un tratto della “Donum Vitae”: “…In diversi Stati alcune leggi hanno autorizzato la soppressione diretta di innocenti: nel momento in cui una legge positiva priva una categoria di esseri umani della protezione che la legislazione civile deve loro accordare, lo Stato viene a negare l’uguaglianza di tutti davanti alla legge. Quando lo Stato non pone la sua forza al servizio dei diritti di ciascun cittadino, e in particolare di chi è più debole, vengono minati i fondamenti stessi di uno Stato di diritto. L’autorità politica di conseguenza non può approvare che gli esseri umani siano chiamati all’esistenza mediante procedure tali da esporli ai gravissimi rischi sopra ricordati…


LA LEGGE 194/1978 DEVE ESSERE MODIFICATA A FAVORE DELL’EMBRIONE

Dalla lettura della legge 194 e dalla sua attuale inapplicazione si deduce che la tutela della vita umana nascente non può che passare attraverso un’abrogazione o una modifica della citata legge, in cui implicitamente viene legalizzata l’uccisione di un essere umano.
Innanzitutto la motivazione del serio pericolo per la salute psico-fisica della donna è così ampia da potervi includere ogni problematica soggettiva, e poi lo stesso medico nel redigere il documento necessario all’interruzione di gravidanza non deve per legge certificare tali circostanze, ma solo attestare lo stato di gravidanza e predisporre richiesta di aborto.
Inoltre nell’ambito della procedura di interruzione volontaria della gravidanza l’intervento dissuasivo del consultorio o della struttura sanitaria interessata è del tutto irrilevante ed inefficace, dato che non è affatto sottoposto a controllo, né tantomeno a sanzione in caso di inosservanza.
La donna, in più, può rivolgersi ad un numero indeterminato di professionisti, fino a quando non trova quello che le permette di abortire.
Neanche la previsione che l’aborto non sia mezzo di controllo delle nascite serve a tutelare il nascituro, perché rimane comunque una scelta discrezionale della donna, mancando del tutto procedure che impediscano l’utilizzo dell’aborto come contraccettivo.
È inoltre da temere la finalità eugenetica dell’aborto, che potrebbe essere utilizzato per sopprimere embrioni potenzialmente malati o malformati; difatti la legge, parlando di previsione e non di accertamento nei primi novanta giorni di gravidanza, consente alla donna di ricorrere all’aborto, basta che “tema” che il feto sia malato o malformato. E nel periodo successivo della gravidanza è sufficiente che il medico valuti l’incidenza di una possibile malformazione del feto sulla salute psico-fisica della donna, senza necessità di un effettivo accertamento della malattia dello stesso feto.
Per quanto detto anche in Italia viene sostenuta la Moratoria sulla Pena d’Aborto e proposta, da parte di varie associazioni, l’applicazione corretta della 194 e la contestuale predisposizione di modifiche alla stessa a favore e salvaguardia dell’embrione umano, l’unico individuo indifeso e privo di tutela.
Una revisione della legge, secondo il presidente della Conferenza episcopale italiana cardinale Angelo Bagnasco, “è auspicabile. È un dato di fatto, sotto gli occhi di tutti, il progresso scientifico e tecnologico in materia di vita umana. I legislatori da sempre si confrontano doverosamente con queste scoperte per formulare leggi che sempre meglio rispettino, difendano e promuovano la vita umana, in tutte le sue forme e fasi. L’auspicio è che questo possa realizzarsi anche ora …” (da Osservatore Romano del 04/01/08).