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“Sulle linee guida decisione incauta”

di Ilaria Nava - Avvenire del 03 maggio 2008

ATTACCO A LEGGE 40
Il giurista Marini: si doveva aspettare

L’emanazione delle linee guida della legge 40 da parte di Livia Turco a pochi giorni dalla sca­denza del suo mandato ha lasciato Annibale Marini “molto perplesso”. Un pensiero affiorato alla mente di molti dopo la notizia dell’ exploit del ministro; eppure quella del presi­dente emerito della Corte costituzio­nale, ordinario di diritto civile all’uni­versità di Tor Vergata, non è solo un’impressione. Ci sono motivi og­gettivi, “legati prima di tutto a una questione di correttezza istituziona­le” che gli fanno prendere le distanze dalla discutibile scel­ta della titolare della salute.
Presidente, mi pare di capire che la pri­ma eccezione ri­guarda l’aspetto tec­nico giuridico. A di là delle questioni di merito, cosa c’è che non va nella decisio­ne presa dal mini­stro Turco?
Partiamo da due presupposti presso­ché indiscutibili: il primo riguarda il fatto che la materia della procreazio­ne medicalmente assistita è molto de­licata; il secondo che, come è noto, nel nostro ordinamento il governo di­missionario rimane in carica solo ed esclusivamente per compiere gli affari di ordinaria amministrazione; come si dice tecnicamente il “disbrigo di af­fari correnti”. Dobbiamo allora chie­derci se la decisione presa dal mini­stro Turco è un atto relativo al disbri­go di affari correnti oppure no.
Immagino che la risposta sia no. Per­ché?
Disbrigo degli affari correnti, signifi­ca che il ministro rimane in carica per svolgere tutte quelle attività che ri­guardano la continuità e che presu­mibilmente non comporteranno par­ticolari problemi. Si tratta di atti volti unicamente a garantire la continuità della gestione, per i quali la persona che prende la decisione risulta irrilevante. In questo caso, infatti, ossia quando è necessario continuare a go­vernare fino all’insediamento del nuovo governo, prevale l’interesse al­la continuazione nell’attività di go­verno. Potremmo dire, esemplifican­do, che si tratta degli atti di “routine”, rispetto ai quali la decisione da pren­dere risulta pressoché neutrale.
E la materia della procreazione me­dicalmente assistita non vi rientra.
L’argomento, come abbiamo detto, indipendentemente da come la si pensi nel merito, è delicato, è una ma­teria “sensibile”. Le reazioni solleva­te dalla decisione sono la conferma che non si tratta di un atto di ordina­ria amministrazione. Dal punto di vista dell’opportunità po­litica direi che quella del ministro Turco è stata una decisione piuttosto incauta, soprattutto perché mancano davvero pochissimi giorni al termine del suo mandato. A tutto ciò si aggiunge il fatto che la legge 40 è all’esame della Corte costituzionale, vi­sto che il Tar del Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituziona­le.
Anche per questo motivo il ministro Turco avrebbe dovuto aspettare?
Direi di sì. Anche se il governo non fosse dimissionario, per rispetto del supremo organo di garanzia del no­stro ordinamento, sarebbe stato op­portuno attendere il pronunciamen­to sulla legge prima di emanare le nuove linee guida. I giudici costitu­zionali stanno esaminando la legge, e penso che sia più che doveroso prendere innanzitutto in considera­zione la loro decisione, studiandone con attenzione l’iter argomentativo. Penso che prima di ogni altra cosa, sia necessario attendere questa sen­tenza, anche perché dalla Corte co­stituzionale non possono che giun­gerci decisioni prive di qualsiasi tipo di condizionamento. Inoltre vorrei ri­cordare che l’alacre lavoro dei giudici della Corte costituzionale rende possibile il fatto che le questioni ri­messe alla loro attenzione vengono analizzate con estrema rapidità, soli­tamente in pochi mesi. Mi chiedo quindi perché non attendere questa pronuncia.
È vero che le nuove linee guida han­no reso possibile la diagnosi pre-im­pianto sull’embrione?
Fermo restando che le linee guida hanno carattere normativo, devono tuttavia avere carattere applicativo della legge. Il divieto di diagnosi pre-impianto a scopo selettivo, quindi, o è contenuto nella legge, oppure non esiste: non potrebbe essere prescrit­to solo dalle linee guida, proprio per il loro carattere attuativo. Le vecchie linee guida, a mio parere, si erano li­mitate a prendere atto di un divieto che c’era già, perché contenuto nella legge 40. Vi sono molte disposizioni all’interno di essa, come il divieto di sopprimere o di crioconservare gli embrioni, oppure il divieto di sele­zione eugenetica, che lo indicano chiaramente. La diagnosi, quindi, se non ha finalità di cura per l’embrio­ne stesso, non è permessa dalla leg­ge.
Il ministro Turco afferma di essersi limitata a prendere at­to della decisione del Tar del Lazio, che già aveva annulla­to le vecchie linee guida lad­dove prescrivono un’indagi­ne sull’embrione di tipo e­sclusivamente “ossevaziona­le”. Cosa ne pensa?
Come ho già detto, il fatto che sia possibile eseguire sull’em­brione diagnosi non solo osservazionali, come hanno sta­bilito il Tar e le nuove linee gui­da, non significa che sia possibile la selezione. I principi contenuti nella legge devono comunque essere ri­spettati. In ogni caso, anche per una semplice “presa d’atto” della decisio­ne del Tar, il ministro avrebbe dovu­to aspettare.